Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 modificato dal decreto legislativo 97/2016. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Pubblicare solo l’elenco dei vincitori (non idonei o ammessi) L'articolo stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato i dati di cui sopra.
la pubblicazione deve essere tempestiva