Locazioni brevi: novità per la cedolare secca e per gli intermediari

La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione

Data di pubblicazione:
13 Maggio 2024
Locazioni brevi: novità per la cedolare secca e per gli intermediari

La cedolare secca al 26% si applica solo dal secondo immobile locato, mentre la prima o unica abitazione affittata rimane soggetta all'aliquota del 21%.

La circolare n. 10/E/2024 del 10 maggio fornisce istruzioni agli uffici sulle recenti modifiche introdotte dalle Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) riguardanti le locazioni brevi.

Le nuove disposizioni riguardano anche gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, che devono operare una ritenuta del 21% a titolo d'acconto sul pagamento al locatore, indipendentemente dal regime fiscale adottato da quest'ultimo.

La Legge di Bilancio 2024 ha adeguato la legislazione nazionale in base alla sentenza sulla fiscalità degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 22 dicembre 2022.

Per quanto riguarda la cedolare secca e gli affitti brevi, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà del 26% dal secondo immobile locato. Tuttavia, il proprietario che affitta più unità ha la possibilità di sceglierne una per godere dell'aliquota ridotta del 21% per ciascun periodo d'imposta, indicando questa scelta nella dichiarazione dei redditi. La nuova aliquota del 26% si applica ai redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024.

Per semplificare gli adempimenti, gli intermediari, inclusi i gestori di portali telematici, devono operare una ritenuta del 21% a titolo d'acconto sui canoni di locazione, indipendentemente dal regime fiscale scelto dal beneficiario. Il locatore, invece, deve calcolare l'imposta dovuta, scomputare le ritenute d'acconto e corrispondere l'eventuale saldo entro i termini di versamento delle imposte sui redditi.

Le linee guida per gli intermediari non residenti prevedono che coloro che hanno una stabile organizzazione in Italia operino tramite la stessa, mentre quelli residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea senza stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali o nominare un rappresentante fiscale in Italia.

I soggetti extra-UE con stabile organizzazione in un altro Stato membro dell'Unione devono adempiere agli obblighi tramite la stabile organizzazione o nominare un rappresentante fiscale se non presente.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Venerdi 31 Maggio 2024