D.LGS.152/2006 - TESTO UNICO AMBIENTE - ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI DI IMPRESE O RESPONSABILI DI ENTI

ABBANDONO DI RIFIUTI DA FATTISPECIE AMMINISTRATIVA A REATO PENALE

Data di pubblicazione:
27 Ottobre 2023

Il 10 ottobre u.s. è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale, e non più di una sanzione amministrativa, nel caso di abbandono di rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti. In base a quanto stabilito dalla nuova versione dell'art.255, co.1 del D.Lgs.152/2006, novellata dall'art.6-ter del D.L. 105/2023, introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n.137, CHIUNQUE compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a diecimila euro  (in precedenza la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro). La pena è aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Pertanto la violazione della norma assume natura di reato contravvenzionale.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 31 Maggio 2024