Nessun comune può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da questa amministrazione.
Si precisa che il registro non è pubblico.
Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella istanza di registrazione: il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e, se nominati, il notaio che ha redatto l’atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
A seguito di espresso consenso la DAT potrà essere inviata alla Banca Dati Nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.
COSA OCCORRE
Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino RESIDENTI nel Comune all’atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI REGISTRAZIONE
Tranne il caso in cui venga redatta dal notaio, l’istanza e la relativa DAT devono essere presentate PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato previo appuntamento.
Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la DAT, rilascerà una ricevuta.
Pagina aggiornata il 06/09/2024